28 novembre 2019

Previsto un indennizzo per negozi, bar, ristoranti, ambulanti e agenti di commercio che hanno chiuso l’attività negli anni 2017 e 2018

Possono beneficiare dell’indennizzo:

– titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

– titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante:

– titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

– agenti e rappresentanti di commercio

Sono esclusi dall’indennizzo:

– Gli esercenti attività commerciali all’ingrosso, salvo che l’attività sia prestata congiuntamente ad un’attività di vendita al dettaglio a prescindere dal criterio di prevalenza. Pertanto, possono beneficiare dell’indennizzo i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio.

– In tali casi, indipendentemente dalla loro prevalenza, ciò che rileva è che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell’attività, eserciti un’attività indennizzabile;

– Gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati (es. il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);

– Gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.

L’erogazione dell’indennizzo deve essere richiesta con riferimento all’ultima attività commerciale cronologicamente cessata; pertanto, non può fruire del beneficio il soggetto che, dopo aver cessato un’attività di commercio rientrante nell’ambito di applicazione della norma, abbia successivamente cessato un’altra attività non indennizzabile.

I requisiti richiesti

Per ottenere l’indennizzo, al momento della domanda amministrativa occorre possedere i seguenti requisiti:

– Aver compiuto 62 anni di età, se uomini, e 57 anni di età se donne

– risultare iscritti al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni anche non continuativi, come titolari o coadiutori, nella gestione speciale commercianti Inps;

– aver cessato definitivamente l’attività commerciale;

– aver riconsegnato al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto, oppure quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o entrambe nel caso di attività abbinata.

Attenzione: Oltre ai requisiti sopra indicati, il titolare dell’attività deve avere effettuato la cancellazione del registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo REA (per gli agenti e rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è stata inserita nella struttura del REA un’apposita sezione).

Decorrenza del trattamento

L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Poiché la cancellazione dal Registro delle imprese è una condizione essenziale, nel caso questa abbia una data successiva alla domanda di indennizzo, la decorrenza dovrà essere differita al primo giorno del mese successivo all’avvenuta cancellazione.
La decorrenza degli indennizzi reintrodotti dalla Legge 145/2018 non potrà essere, in ogni caso, antecedente al 1° febbraio 2019, primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019.

Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata con modalità telematica, tramite i consueti canali.

Durata

L’indennizzo spetta sino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (cioè sino al compimento dei 67 anni di età) qualore il titolare abbia il requisito contributivo per il pensionamento (di regola sono 20 anni) al compimento dell’età pensionabile e per l’accesso alla pensione di vecchiaia siano previste le cosidette finestre di accesso, l’indennizzo spetterà fino alla prima decorrenza utile alla pensione di vecchiaia.

Compatibilità/Incompatibilità

L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale. La violazione di questa condizione comporta la decadenza della prestazione con impossibilità di ripristinare l’erogazione dell’indennizzo anche qualora venga rimossa la causa ostativa.

Non costituisce invece causa di incompatibilità la qualifica di “socio accomandante” di una società in accomandita semplice.

L’indennizzo è compatibile con la percezione di altri trattamenti pensionistici diretti e in particolare:

– Pensione “Quota 100”

– Pensione Anticipata con requisiti standard (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi le donne),

– Assegno Ordinario di invalidità/Pensione di Inabilità

– Assegno Sociale (pertanto l’indennizzo può essere concesso anche al titolare di AS. Tuttavia il diritto all’Assegno Sociale è soggetto al fatto che il beneficiario non possegga redditi propri – salvo alcune esclusioni, tra cui non compaiono gli indennizzi – o possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell’assegno sociale. Ne deriva che per il 2019 la percezione dell’indennizzo comporta nella maggior parte dei casi la revoca dell’assegno se si supera il limite reddituale annuale di 5.954,00 euro).

Leggi la circolare completa qui:

Per informazioni e per richiedere un appuntamento e l’assistenza contattare l’Ufficio Enasco presso Ascom Confcommercio Bergamo, tel. 035.4120302, enasco.bg@enasco.it. (via Borgo Palazzo 137, orari lunedì, martedì, giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17, mercoledì e venerdi dalle 9 alle 13).

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