28 Ottobre 2014

L’Area Lavoro Ascom supporta le imprese con una consulenza per incentivi e agevolazioni

Bando Garanzia Giovani, al via contributi per chi assume, anche a tempo, giovani dai 16 ai 29 anni

L’area Lavoro Ascom mette a disposizione delle imprese associate un servizio di consulenza e supporto per accedere a finanziamenti e agevolazioni: “Oltre alla consulenza difensiva in materia di lavoro, dalle ristrutturazioni ai licenziamenti, alle vertenze e allo storico servizio paghe, Ascom affianca le imprese aiutandole a cogliere i benefici contributivi e le agevolazioni previste da bandi ed altre misure” spiega il responsabile Enrico Betti. Tra le opportunità cui è possibile accedere, il fondo destinato alle imprese che assumono -anche a tempo determinato-  giovani. Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell’8 agosto 2014, è stata infatti data attuazione alle assunzioni incentivate di giovani ammessi  al “Programma garanzia Giovani”, cofinanziato dal Fondo Sociale europeo nell’ambito delle iniziative per favorire l’occupazione giovanile. Il fondo, pari a quasi 190 milioni di euro di cui 52.393.780 stanziati  a favore della Lombardia, garantisce benefici alle aziende che assumono giovani tra i 16 e i 29 anni, registrati presso il portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it o presso il sito www.lavoro.gov.it, che risultino “neet” (Not engaged  in Education, Employment or Training) ovvero: non inseriti in un percorso di studi; non occupati; non inseriti in un percorso di formazione. Tale condizione deve essere presente anche al momento dell’assunzione. Sono ammessi all’incentivo tutti i datori di lavoro, imprenditori e non. Al riguardo, viene precisato che i minorenni devono aver assolto il diritto dovere all’istruzione formazione mentre il limite del requisito di età s’intende posseduto se il giovane, al momento della registrazione, non ha ancora compiuto i 30 anni. L’incentivo è ammissibile per le assunzioni effettuate a partire dal 3 ottobre 2014, nei limiti di risorse specificamente stanziate, al 30 giugno 2017, a tempo indeterminato o determinato di durata pari o superiore a sei mesi, comprese, per entrambi i casi, quelle a scopo di somministrazione. L’agenzia che assume a scopo di somministrazione non può essere ammessa all’incentivo, qualora – per l’intermediazione e l’accompagnamento al lavoro culminanti nell’assunzione che essa stessa ha effettuato – le spetti già una remunerazione nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o di altri programmi a finanziamento pubblico. In caso di lavoro part-time, ai fini dell’incentivo deve risultare concordato un  orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario a tempo pieno. Si precisa che l’agevolazione spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della  provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di  accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane. Non è possibile fruire dell’incentivo per rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Il beneficio può essere riconosciuto, per singolo lavoratore,  per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni né per proroghe dello stesso rapporto né per nuove assunzioni, effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro.
E’ possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, in deroga al principio suindicato,  unicamente nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – di un precedente rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già autorizzato l’incentivo previsto dal decreto citato. L’importo dell’incentivo viene determinato con riferimento alla classe di profilazione attribuita al giovane ed al contratto di lavoro instaurato: se il contratto è a tempo determinat (6-12 mesi) l’incentivo va dai 1500 ai 2 mila euro; se il contratto a tempo è di almeno un anno il beneficio va dai 3 mila ai 4 mila euro. Gli incentivi salgono per i contratti a tempo indeterminato, dai 1500 ai 6 mila euro, sempre in base alla classe di profilazione (1500 se bassa, 3 mila se media, 4500 se alta, 6 mila euro se molto alta). L’Inps autorizza la fruizione dell’incentivo in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Condizioni per concessione incentivo

L’agevolazione è subordinata:

  • alla presenza delle condizioni di cui all’art. 1 della legge 296/2006 ovvero:

           –  adempimento degli obblighi contributivi;

           –  osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

           –  rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali,

               territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle   organizzazioni sindacali

               dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano

               nazionale;

  • al rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/
  • al rispetto dei limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.

Cumulabilità incentivo
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, di natura sia economica che contributiva. Laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione della “garanzia giovani” e di sgravi contributivi in senso stretto, dovranno essere applicati questi ultimi. Nel caso, invece, sussistano i presupposti per l’applicazione della “garanzia giovani” e di altri benefici non contributivi, il datore di lavoro potrà scegliere l’incentivo da richiedere.

Per maggiori informazioni: Area Lavoro Ascom Enrico Betti (Tel: 035.4120139/140/116
mail: enrico.betti@ascombg.it)

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