22 Gennaio 2014

Impatto acustico, meno burocrazia per i pubblici esercizi

E’ stata rivista dalla Giunta della Regione Lombardia la disciplina regionale (DGR n. 8313 del 2002) sulla documentazione di previsione di impatto acustico di cui i pubblici esercizi sono tenuti a dotarsi per l’avvio dell’attività, (deliberazione X/1217 pubblicata sul Burl serie ordinaria n. 3 del 15 gennaio 2014). La Regione ha accolto le richieste di Confcommercio Lombardia e Fipe che proponevano minori oneri amministrativi a carico delle imprese. Il provvedimento individua tre casi in cui è prevista una dichiarazione sostitutiva del gestore invece della certificazione di un tecnico abilitato e fornisce indicazioni per facilitare la predisposizione della documentazione nei casi in cui resta necessario rivolgersi al tecnico.

L’aggiornamento rappresenta un punto di equilibrio tra l’attenzione alla libertà d’impresa e il rispetto delle esigenze di residenti e cittadini, evitando soprattutto di appesantire con costi e adempimenti quelle attività che non presentano significative criticità dal punto di vista dell’impatto acustico».

Se il provvedimento regionale semplifica gli adempimenti, le soglie di rumorosità restano comunque quelle fissate dalla normativa nazionale.

Ecco quando basta la dichiarazione del gestore

La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi.

Caso 1: apertura dopo le 6; chiusura non oltre le 22; non viene effettuato dj set; non viene effettuata musica live; non vengono svolti intrattenimenti danzanti; assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 2: strutturalmente non connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale; situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale; non viene effettuato dj set; non viene effettuata musica live; non vengono svolti intrattenimenti danzanti; assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 3: assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer; assenza di impianti di diffusione sonora in esterno; non viene effettuato dj set; non viene effettuata musica live; non vengono svolti intrattenimenti danzanti; assenza di impianti di trattamento dell’aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell’aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A); assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24.

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