Emergenza Covid-19 documenti

Nuova ordinanza Comune di Bergamo: “Divieto di vendita per asporto di bevande e divieto di consumo di bevande per evitare assembramenti”
Leggi l’ordinanza del Comune


???? DPCM 11 giugno 2020 e nuova Ordinanza Regionale
Dal 15 giugno entra in vigore il nuovo DCPM (valido fino al 14 luglio) e l’Ordinanza Regionale n.566 (valida fino al 30 giugno)
A decorrere dalla data di entrata in vigore sono ammesse:

  • l’attività sportiva di base e motoria svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi pubblici e privati;
  • le attività delle sale giochi, sale scommesse e bingo
  • gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche
  • le attività dei centri benessere e dei centri termali.

Dal 25 giugno saranno consentiti gli sport di contatto nel rispetto dei protocolli.

Restano purtroppo sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere ed i congressi e a data da destinarsi le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso.

Inoltre restano confermate:

  • le regole stabilite per le attività commerciali al dettaglio
  • le regole per i servizi di ristorazione

Infine il Decreto rammenta che tutte le attività produttive industriali e commerciali devono continuare a rispettare i contenuti del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto della diffusione del virus condiviso e sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 24 aprile 2020.
Per le attività professionali sono raccomandati ove possibile l’utilizzo del lavoro agile, l’utilizzo di ferie e permessi retribuiti e l’adozione sempre di protocolli anticontagio.

Ordinanza Regionale n° 566
Allegato 1 – Ordinanza Regionale 566
DPCM 11 giugno 2020
Allegati DPCM 11 giugno 2020


???? Nuova ordinanza da Regione Lombardia N.555 / 29 maggio in vigore dal 1° giugno al 14 giugno


 
???? Documentazione per il Fondo integrativo di solidarietà (28/05)

Verbale consultazione FIS
Comunicazione preventiva FIS


 
Aggiornamenti 17 maggio  2020

Con il nuovo Decreto, in vigore dalla pubblicazione, dal 17 maggio, cessano le misure restrittive all’interno della Regione mentre restano vietati gli assembramenti e sono ammesse di nuovo le riunioni con distanziamento.

Il nuovo Decreto stabilisce che il mancato rispetto dei protocolli di sicurezza produce la sospensione immediata dell’attività fino al ripristino delle condizioni e le violazioni, salvo il caso più grave della violazione dell’art. 65 del codice penale prevede una sanzione da euro 400 e euro 1.000 con sanzione accessoria da 5 a 30 gg di chiusura dell’attività.

DPCM 17 05 2020

Il nuovo decreto abolisce il criterio dei codici ATECO e consente la ripartenza di tutte le attività salvo quelle escluse.

Indica le linee guida per la riapertura delle attività – allegato 17 scheda Uffici aperti al pubblico

Ordinanza Regione Lombardia 547 del 17 05 2020

La nuova ordinanza stabilisce che sono consentite le attività nel rispetto dei contenuti delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Per scaricare tutti i documenti e gli allegati cliccare qui 


???? Depliant informativo per contenere il contagio

ℹ️ Cartellonistica da stampare e mettere in ufficio o in negozio


NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE 3 maggio 2020 → Scarica il nuovo modello di autocertificazione


???? Ordinanza Regione Lombardia, in vigore dal 4 maggio: “NUOVA NORMALITÀ”.


???? Vademecum Federmobili per montaggio e trasporto in sicurezza

???? Vademecum Ascom su finanziamenti e voucher

???? Federalberghi – Accoglienza sicura


???? Pulizia e sanificazione
Quella della sanificazione è una delle maggiori criticità che i nostri associati stanno riscontrando e causa di numerose richieste di chiarimento.

Il Protocollo del 24/04 inserito come allegato nel DPCM del 26/04 prevede che, prima della riapertura, le aziende che si trovano in aree geografiche a maggiore endemia o nelle quali sono registrati casi sospetti di COVID-19, devono effettuare, in aggiunta alle normali attività di pulizia, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Tale sanificazione può essere effettuata tramite ditte specializzate o essere svolta in autonomia. Si può sanificare, dopo aver pulito con adeguati detergenti, utilizzando prodotti a base di cloro o alcool o specifici presidi medico chirurgici (con numero di registrazione al Ministero della Sanità presente in etichetta).

Pulizia e sanificazione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.

Una volta aperta l’attività, si deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse.

Nell’allegato 5 del DPCM del 26/04 si parla, per gli esercizi commerciali, di pulizia ed igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

Il consiglio è quello di acquisire le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e di registrare gli interventi di pulizia e sanificazione su di apposito registro.

https://www.confcommercio.it/-/coronavirus-fase-2-procedure-sanificazione


Le nuove disposizioni producono effetto dal 4 maggio 2020, sostituendo quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
Il Decreto stabilisce altresì che le imprese che riprenderanno la loro attività dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del Decreto che consente adesso, per quanto riguarda le nostre attività di interesse:

  • il commercio all’ingrosso e al dettaglio (concessionarie incluse) e riparazione di autoveicoli e motoveicoli (divisione 45);
  • il commercio all’ingrosso (divisione 46);
  • attività immobiliari (divisione 68) in cui rientrano anche le agenzie immobiliari e l’amministrazione dei condomini;
  • vigilanza e investigazioni (divisione 80);
  • le attività di cura e manutenzione del paesaggio (gruppo 81.3) senza esclusione delle attività di realizzazione;
  • attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (divisione 82) comprese le fotocopisterie, call center, recupero crediti, informazioni commerciali, imballaggio per conti terzi, agenzie di pratiche auto;
  • riparazione di computer e di beni per uso personale  e per la casa (divisione 95).

L’elenco dei  codici ATECO può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.Sono sospese le attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del decreto sia nell’ambito degli esercizi di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. L’allegato 1 conferma quello del DPCM del 10 aprile ed inserisce il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività confezionamento che di trasporto, alla quale si aggiunge la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
In mancanza di migliori interpretazioni, per evitare sanzioni, ricordiamo che l’asporto non è somministrazione all’aperto ma prenotazione del cliente per il successivo ritiro.

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 che comprende le stesse attività di servizi alla persona contenute nell’allegato 2 al DPCM del 10 aprile 2020.

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

L’Allegato 5 del decreto conferma le misure per gli esercizi commerciali aperti:

  • mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
  • garanzia di pulizia ed igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
  • garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria;
  • ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
  • utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
  • uso di guanti “usa e getta” nell’attività’ di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande. Ricordiamo che l’ordinanza regionale in vigore prevede la messa a disposizione obbligatoria e gratuita per i clienti di guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell’accesso all’esercizio;
  • Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
    a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
    b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona per volta, oltre ad un massimo di due operatori;
  • c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  • Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

???? Scarica il testo del DPCM del 27 aprile


Le amministrazioni comunali possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che facciano osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza:

  • definire la capienza massima delle persone presenti all’interno dell’area;
  • assicurare la presenza di personale addetto per fornire assistenza e vigilare sul rispetto delle misure igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza tra le persone;
  • limitare il perimetro esterno dell’area di mercato in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita, con presenza di segnaletica sia all’interno che all’esterno dell’area;
  • accesso all’area di mercato consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per i minori di 14 anni, disabili o anziani;
  • rilevazione della temperatura corporea dei clienti e degli operatori commerciali prima del loro accesso nell’area, con inibizione dell’accesso per coloro che presentano una temperatura uguale o superiore a 37,5° C;
  • obbligo per gli operatori commerciali di utilizzare guanti e mascherina;
  • obbligo per i clienti di utilizzare guanti e mascherina o, in alternativa, di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;
  • distribuzione ai clienti di guanti “usa e getta” e soluzioni idroalcoliche per le mani prima di accedere all’area.

Oltre alle indicazioni riportate nell’ordinanza, le amministrazioni comunali possono prevedere anche ulteriori misure di sicurezza e di prevenzione igienico-sanitaria.

???? scarica l’ORDINANZA 532 di Regione Lombardia
 

 
→ Documenti, ordinanze pubblicate nel periodo di marzo e aprile

NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE 26 aprile 2020   →  scarica il nuovo modello


Da Ascom i cartelli per i negozi, insegne d’abbigliamento e articoli sportivi per ripartire in sicurezza

Per scaricare i cartelli da esporre nei punti vendita e nei locali cliccare qui

???? Scarica il modulo del MEF per la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa
Le indicazioni del MEF per la sospensione del mutuo

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???? accordo quadro per l’applicazione del “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus covid- 19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020”

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????  Modifiche al DPCM 22 marzo 2020 – I nuovi codici ATECO

????️ Nuova autocertificazione coronavirus 23 marzo

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???? DPCM 22 MARZO

???? SPOSTAMENTI- L’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE (norme ricomprese nel Dpcm 22 marzo)

???? REGIONE LOMBARDIA- ORDINANZA IN VIGORE FINO AL 15 APRILE

❓Allegato 1 Ordinanza Regione Lombardia- attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità

Allegato 2 Ordinanza Regione Lombardia- attività inerenti i servizi alla persona

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????Ordinanza Ministero della Salute 20 marzo

❓ FAQ Decreto Cura Italia 

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???? documentazione per il Fondo integrativo di solidarietà

Verbale consultazione FIS

Comunicazione preventiva

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???? Sintesi Decreto Legge del 17 marzo 2020 “Cura Italia”

???? Decreto legge del 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Cura Italia

❓ Le risposte alle domande frequenti

☎️ I numeri utili per contattare ASCOM

???? Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

???? DPCM 11Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri

???? DCPM 8 marzo provvedimenti per la Lombardia – Grafica –

???? Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020

???? Decreto Ministeriale Pubblicato 2 marzo 2020 

???? Nuovo Decreto Ministeriale Pubblicato 1° marzo 2020

???? Circolare Federalberghi 25 febbraio

???? Circolare Federalberghi 24 febbraio

???? Chiarimenti relativi all’applicazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 23 febbraio 2020.

???? Ordinanza Ministero della salute 21 Febbraio 2020

???? Vademecum norme comportamentali dal Ministero della Salute

????️ Locandina Ascom con le buone norme da esporre

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