21 ottobre 2020

Chiarimenti e delucidazioni alla luce del nuovo DPCM

Dopo un approfondimento con gli uffici legali di FIPE nazionale, ci preme tornare sulla questione degli obblighi relativi al settore della ristorazione alla luce del nuovo DPCM del 18 ottobre scorso.
 
???? Orari cartello e capienza
Alle attività dei servizi di ristorazione con codice ATECO 56 (tra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie), in conformità con i protocolli disciplinanti le misure di prevenzione applicabili al settore, è consentita:
– l’apertura dalle 5.00  alle 24.00 con consumo al tavolo con un numero massimo di 6 persone per singolo tavolo;
– l’apertura dalle 5.00 alle  18.00, in assenza di consumo al tavolo.

La norma, oltre a precisare l’orario di apertura come richiesto dalla Federazione, impone ora l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello – scaricabile dal nostro sito internet –  che riporta il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Per quanto riguarda l’indicazione del numero massimo di avventori, la Federazione ritiene che lo stesso possa essere calcolato come se al singolo tavolo fossero tutti conviventi (o comunque persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggetti al distanziamento interpersonale, ad es. accompagnatori di disabili) salvo poi l’onere a carico dell’esercente di garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra i clienti che non siano conviventi oppure non rientrino nel caso sopra indicato.
Nelle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre u.s., viene ribadito che quest’ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale (nelle linee guida non è specificato di chi sia la responsabilità se del ristoratore/barista o del cliente). Questa definizione non ci sembra che possa sollevare completamente dalle responsabilità il gestore, pur con la dichiarazione a voce del cliente che si tratti di un tavolo di congiunti.
Diversamente, per le attività in cui non sia possibile effettuare consumo ai tavoli – e, quindi, non sia possibile far valere l’indicazione del punto precedente – è bene che il numero massimo sia calcolato garantendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra gli avventori.
 
???? Asporto e consegna a domicilio
La disposizione stabilisce, inoltre, che resta sempre consentita la consegna a domicilio (delivery), nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, mentre è possibile effettuare la ristorazione con asporto (take away) solo fino alle 24.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Restano consentite le attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e il catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2), con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
 
???? Esclusioni
Restano comunque aperti (quindi senza limitazioni orarie) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante posti lungo le autostrade e quelle negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di 1 metro. Dalla formulazione risultano ancora esclusi gli esercizi posti all’interno delle stazioni ferroviarie e aree portuali, i quali, dunque, sembrerebbero dover osservare le restrizioni orarie previste per gli ordinari esercizi di somministrazione prima elencate, potendo, tuttavia, continuare a svolgere i servizi di delivery e take away.
 
???? Sanzioni
Per ragioni di completezza, ancora una volta occorre ricordare che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, del D.L. n. 33/2020, e all’art. 4 del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza in commento potranno essere punite:
– con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro);
– e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).
 
???? Nuovi provvedimenti 
In giornata dovrebbe arrivare il testo della nuova ordinanza regionale che dovrebbe imporre i cambiamenti anticipati dai giornali, ma della quale non abbiamo ancora un testo. Sperando ancora che l’ordinanza non sia emanata, potremo rispondere ai quesiti solo dopo che il suo testo sarà stato licenziato e quindi sia in fase di pubblicazione.
La stessa cosa per quanto riguarda il presunto nuovo DPCM, che qualche giornale anticipa e che sarà emanato entro domenica

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