03 Luglio 2014

Al via i saldi estivi

Prendono il via sabato 5 luglio i saldi estivi. Anche se già da giorni sono cominciati a piovere i richiami alle promozioni in anticipo e allo sconto conveniente, la data ufficiale di partenza è fissata per sabato prossimo.

I saldi 2014 saranno un banco di prova importante per i consumi, un test per la prima volta sotto il segno del bonus da 80 euro messo in busta paga dal Governo. Contingenza che carica di aspettative i commercianti, dopo anni di crollo della spesa delle famiglie e un inizio 2014 che non ha dato risultati esaltanti.Nella nostra provincia, così come in Lombardia,, nel primo quadrimestre dell’anno il settore moda ha registrato un meno 0,9 per cento di incassi rispetto allo stesso periodo del 2013.

In questi due mesi di saldi cinque sono i principi base da seguire, cinque regole di trasparenza e di correttezza pensate per la tutela della concorrenza e del cliente: cambi, prova capi, pagamenti, tipologia dei prodotti in vendita e indicazione sui prezzi.

  1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
  2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
  3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione. Inoltre è previsto l’obbligo di accettazione dei pagamenti tramite banconat e carte di credito sopra i 30 euro.
  4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
  1. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo iniziale di vendita e lo sconto in percentuale, è facoltà, ma consigliabile, indicare anche il prezzo di vendita ribassato, mentre è vietato indicare qualsiasi altro prezzo.

Le violazioni alla norma sulle vendite straordinarie saranno punite con sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro, secondo la legge regionale 9/2009

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