20 novembre 2018

Accordo per il credito 2019

Informiamo che, in relazione alla scadenza dell’Accordo per il credito del 2015, è stata stipulata tra l’associazione bancaria e le principali associazioni imprenditoriali una nuova intesa che prevede misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI, alla luce del nuovo contesto di mercato e regolamentare.
Secondo i dati forniti dall’ABI, le misure di moratoria che si sono succedute a partire dal 2009, hanno sono succedute a partire dal 2009, hanno consentito alle PMI di ottenere liquidità aggiuntiva per circa 25 miliardi di euro.a per circa 25 miliardi di euro.

Ambito di applicazione e condizioni generali

L’Accordo prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

1. sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
2. allungare la scadenza dei finanziamenti

Possono chiedere l’applicazione della misura le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, così come come definite dalla normativa normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori. Le imprese, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze. inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

La misura è applicabile ai finanziamenti in essere al 15 novembre 2018.  Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.
Qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l’estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione  dell’operazione. Le operazioni sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all’iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella realizzazione della della misura.

Nell’effettuare l’istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro
autonoma valutazione. Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.  Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle  previste dall’Accordo.
Le richieste di attivazione della misura potranno essere presentate dalle imprese a partire dal 1°  gennaio 2019 ed entro il termine di validità dell’Accordo, che è fissato al 31 dicembre 2020.

Al fine di garantire la continuità delle misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti fino alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, il periodo di validità dell’Accordo per il Credito 2015,  limitatamente alla “Misura Imprese in Ripresa”, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

Condizioni e modalità di applicazione della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti

La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche perfezionati  tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing).
Sono ammissibili alla sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora:

1. l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla
specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che
provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e;

2. a seguito dell’operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici
non debba essere modificato.

Le banche aderenti realizzano le sospensioni, secondo le modalità previste dall’Accordo, anche per le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un’operazione assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso.
Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi.
Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
Per le operazioni di leasing, verrà coerentemente postergato anche l’esercizio di opzione di riscatto. Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate ai fini di mitigare o annullare l’eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.
Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione medesi ma fino a un massimo di 60 punti base. Fermo restando quanto sopra, alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell’operazione di sospensione.

Condizioni e modalità di applicazione dell’allungamento della scadenza dei finanziamenti

L’allungamento è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione ex art. 43 del Testo Unico Bancario, perfezionato con o senza cambiali, in essere al 15 novembre 2018.
Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento.
Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di  allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.
Per i finanziamenti garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui all’art. 48-bis del D.Lgs. 385/93, resta fermo quanto previsto dall’Accordo per il credito e la  valorizzazione delle nuove figure di garanzia del 12 febbraio 2018.

Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione ad insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.  Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell’operazione medesima.

In caso di allungamento, l’importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria, come condiviso dall’impresa all’atto della ridefinizione della durata del finanziamento.
Eventuali garanzie aggiuntive, anche nella forma del trasferimento sospensivamente condizionato di un bene immobile secondo previsto dall’art. 48-bis del D.Lgs. 385/93, sono valutate ai fini di mitigare o annullare l’incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura
medesima.

Per maggiori informazioni. Fogalco, Sportello del Credito tel. 035.4120210

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